2022-03-02 Decreto Tribunale di Cagliari |
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L'assenza di adeguati assetti è considerata mala gestio anche nelle aziende non in crisi , è necessario avere l'assetto organizzativo e l'assetto contabile consuntivo e soprattutto prospettico. Da notare la nota 1 alle pagg. 8 e 9 |
2024-02-06 Decreto del Tribunale di Catanzaro |
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L'azienda deve avere asetti adeguati organizzativi e contabili anche se non è in crisi se no si verifica mala gestio |
2022-06-14 Ordinanza del Tribunale di Napoli |
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Si evidenzia come la mancata costruzione di un budget analitico e la situazione disordinata e imprecisa della contabilità consuntiva configurino ,ai sensi dell'art. 2086 c.c. , la mancanza di adeguati assetti costituendo giusta causa per la rimozione dell'amministratore da parte dell'assemblea soci di un' S.r.l. |
2018-11-20 Sentenza del Tribunale di Torino n. 5384/2018 RG n. 7938/2016 |
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Devono considerarsi responsabili per la violazione dei doveri di dotare la società di un assetto contabile adeguato ex art. 2381 c.c. gli amministratori che non adottino procedure contabili ex ante idonee alla ricostruzione a posteriori delle operazioni aziendali, là dove da tale omissione derivi il sostenimento di spese non documentate di cui non sia possibile risalire al giustificativo (e dunque valutare l’inerenza rispetto all’oggetto sociale) e i cui importi siano non trascurabili in relazione alle dimensioni dell’impresa. In tali ipotesi il danno deve quindi liquidarsi, anche in via di equità, in misura pari all’ammontare dell’uscita non documentata. Le scelte operative dell’amministratore sono insindacabili nel merito, secondo la c.d. business judgement rule, salvo il limite della valutazione di ragionevolezza, da compiersi ex ante, e tenendo conto – sempre nell’ordine del limite – della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. |
2019-10-18 Tribunale di Milano Accoglimento n. cronol. 2769/2019 |
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La condotta dell’amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell’impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019. La mancata pronta attivazione dell’amministratore, tale da compromettere in modo rilevante le prospettive di ordinata uscita dalla crisi, può configurarsi dunque come violazione del dovere di attivarsi senza indugio di cui all’articolo 2086 c.c., ovvero come grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. Non soddisfa di per sè l’obbligo di cui all’art. 2086 c.c. la condotta dell’amministratore di società che versi in stato di crisi, in quanto incapace di assicurare un equilibrio finanziario se non mediante apporto di finanza esterna, il quale si limiti alla mera ricerca di finanziatori interessati all’acquisto delle azioni, ovvero alla mera valutazione della possibilità di cessione di alcuni rami aziendali. |
2024-01-22 Tribunale di Milano Accoglimento domanda RG28242/2021 |
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I doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto agli amministratori di società sono assai variegati. In parte risultano puntualmente specificati e s’identificano in ben determinati comportamenti quali, ad esempio, la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, la tenuta delle scritture contabili |
2021-07-30 Tribunale di Bologna Sentenza 1821/2021 |
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Il dovere di predisporre assetti interni organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa ex art. 2381, co. 5 c.c. è chiaramente finalizzato alla tempestiva verifica dei sintomi di crisi dell’impresa e alla tempestiva adozione degli interventi di rimedio; non si tratta, però, di un obbligo astratto o che risponde a parametri predeterminati, in quanto assume rilevanza in tal senso la valutazione del concreto contesto societario (in considerazione della struttura, tipologia di attività, complessità della organizzazione e delle attività svolte, aree di competenza e numero di personale dipendente) e della effettiva individuazione di carenze che abbiano ragionevolmente posticipato l’emersione del dissesto. |
2023-01-25 Corte dei Conti Emilia Romagna Deliberazione n. 32 /2023/INPR |
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Esempio di applicazione degli adeguati assetti per le Società che lavorano con la P.A. e le società partecipate |
2024-04-24 Tribunale di Venezia Accoglimento n. cronolog. 1308-2024 RG 2057-2023 |
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Revoca giudiziale degli amministratori anche per mancanza di adeguati assetti organizzativi e contabili ex Art. 2086 co. 2 c.c. |