Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

"Business Angel Network Liberi Professionisti"

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

 

Articolo. 1. - DENOMINAZIONE -

È costituita l’Associazione denominata "Business Angel Network Liberi Professionisti"

 

Articolo. 2. - SEDE -

L’associazione "Business Angel Network Liberi Professionisti" ha sede nel Comune di Lecce (LE) al viale Leopardi civico n.52.

 

Articolo. 3. - DURATA -

L’Associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2050, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall’assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

 

Articolo 4 – Oggetto e finalità dell’Associazione -

4.1 L’Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge di fornire un quadro di riferimento stabile tra gli investitori informali in capitale di rischio (Business Angels – BA) e la Rete di professionisti che al meglio possono supportare gli Investitori Informali (Business Angels Network – BAN). Il BA è così definito: una persona fisica la quale investe il proprio patrimonio, professionalmente, in Piccole e Medie Imprese (PMI) sotto diverse forme di capitale di rischio, attraverso l’assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni, prevalentemente in società non quotate in Borsa, con un attivo coinvolgimento nello sviluppo delle aziende partecipate. Si prefigge altresì la finalità di studiare, analizzare e monitorare la nascita ovvero l’evoluzione dell’imprenditoria in tutti i settori di mercato.

4.2 Nello specifico, l’Associazione si pone l’obiettivo di facilitare, stimolare e sensibilizzare tra gli associati un interesse culturale per il mondo delle imprese nelle sue varie dinamiche di mercato, attraverso la condivisione di esperienze e lo studio di case history che hanno segnato l’eccellenza dell’imprenditoria, focalizzando l’attenzione nell’analisi dei processi organizzativi, procedurali e tecnologici di un’impresa (in particolare delle imprese c.d. start up), con l’obiettivo altresì di accrescere tra gli associati la loro conoscenza nella capacità di lettura ed analisi dei bilanci e dei piani di sviluppo industriale e commerciale di un’impresa.

L’attività che l’Associazione persegue è squisitamente culturale e deve intendersi espressamente esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/o specialistica per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo, pertanto è espressamente escluso l’esercizio di attività di natura finanziaria o dell’attività di intermediazione, commerciale o finanziaria, e, di sollecitazione di pubblico risparmio.

4.3 Inoltre, l’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) favorire ed agevolare lo sviluppo del private equity e del venture capital in Italia ed all’estero, con particolare focalizzazione nel settore delle start up e pminnovative e non;

b) rappresentare presso i competenti organi italiani ed internazionali gli associati, con l’intento di favorire lo sviluppo di un adeguato contesto normativo ed istituzionale;

c) promuovere e sviluppare una corretta conoscenza e la cultura del capitale di rischio e delle sue criticità;

d) condividere e divulgare tra gli associati informazioni di pubblico dominio relative al settore del private equity e del venture capital;

e) incoraggiare lo scambio di esperienze tra i gli associati e diffondere tra loro un’adeguata conoscenza del funzionamento delle dinamiche del mercato, dei suoi vari cicli economici e delle crisi congiunturali al quale esso è esposto;

f) promuovere incontri tra gli associati e gli operatori economico-finanziari italiani ed internazionali;

g) facilitare i rapporti di collaborazione con primarie istituzioni scientifiche universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali, al fine di promuovere gli investimenti in tecnologie ed in progetti imprenditoriali innovativi;

h) agevolare lo sviluppo di un mercato finanziario in linea con gli standard internazionali, se del caso anche attraverso la collaborazione con altre entità.

4.4 Per la realizzazione di tali finalità, l’Associazione:

a) si prefigge di svolgere un ruolo attivo e di contribuire nel processo evolutivo della normativa di settore, anche regolamentare, se del caso mediante un’attività di rappresentanza istituzionale e di fattiva collaborazione con le competenti autorità, anche per facilitare lo sviluppo di un contesto favorevole per il private equity ed il venture capital;

b) organizza iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la cultura del capitale di rischio, anche mediante incontri, dibattiti, convegni ed interventi di operatori desettore, di professionisti ovvero di professori universitari e ricercatori cultori della materia;

c) favorisce lo scambio di informazioni tra gli associati e tra loro ed altre istituzioni;

d) compie attività di studio, ricerca e pubblicazioni;

e) favorisce occasioni di incontro tra gli associati ed il mondo delle imprese e della ricerca scientifica;

f) partecipa o aderisce in altri organismi aventi scopi affini ed analoghi;

g) svolge ogni altra attività comunque utile al raggiungimento delle finalità associative;

h) sostiene l’attività di networking con le altre associazioni di BAN.

4.5 Per la realizzazione di quanto sopra, l'associazione si avvale della propria struttura organizzativa e della partecipazione dei Soci.

4.6 È fatto divieto per l’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque qualificati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle alle medesime direttamente connesse.

4.7 È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

 

ART. 5. – PATRIMONIO –

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi degli associati;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- dai contributi di organismi internazionali;

- da donazioni e lasciti testamentari;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

Articolo 6 - Gli Associati -

6.1 Possono essere associati i soggetti persone fisiche, giuridiche ed enti, interessati alle attività dell’Associazione e che, previa richiesta formulata per iscritto, siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, prevedendo al riguardo almeno due voti sfavorevoli per il diniego di una richiesta di iscrizione. Ai potenziali associati è richiesto il possesso di requisiti di serietà, professionalità e trasparenza, nonché la dimostrazione di un interesse per le attività dell’Associazione.

6.2 Gli associati sono classificati in tre distinte categorie:

1) istituzionali”, individuati in coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione o così riconosciuti con delibera del Consiglio Direttivo;

2) “aderenti”: le persone fisiche e giuridiche che si qualifichino come B.A.N, come Club di BA, o come singoli BA o semplici investitori non professionisti “retail”;

3) “affiliati”: gli studi professionali, le Banche, le Università, i Centri di ricerca, le società, le associazioni e le organizzazioni che vogliano interagire con l'Associazione e/o che rappresentino un gruppo di interessi suscettibili di influenzare lo sviluppo del mercato degli investitori informali in Europa. Essi devono condividere gli scopi istituzionali dell’Associazione.

6.3 In deroga a quanto disposto dal paragrafo 6.1, possono partecipare alle attività, pur senza avere un diritto di voto in Assemblea, le entità (quali a titolo esemplificativo le Università, i centri di ricerca ed altre istituzioni, pubbliche o private, sia italiane sia internazionali) che siano interessate allo sviluppo del mercato del capitale di rischio. Il Consiglio Direttivo valuterà caso per caso se richiedere alle predette entità di versare un eventuale contributo per sostenere il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.

6.4 La quota è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

 

Articolo 7 – Perdita dello status di Associato

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

7.1 L'associato cessa di far parte dell’Associazione al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) a seguito di invio di recesso scritto al Presidente o al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

b) a seguito di avvio di procedure di risoluzione di crisi di impresa;

c) a seguito di sentenza passata in giudicato per reati non colposi con pena superiore a due anni (per es. societari, finanziari e/o tributari);

d) a seguito di violazione delle norme del codice di comportamento di volta in volta approvato dall’Associazione;

e) a seguito di mancato versamento delle quota associativa entro il termine di 30 giorni dal sollecito a carico della Segreteria;

7.2 Gli associati receduti o esclusi non possono avanzare alcuna pretesa anche di natura economica sul patrimonio dell’Associazione né richiedere il rimborso dei contributi versati e/o l’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

7.3 Il Consiglio Direttivo, previa convocazione e relativo ascolto dell’interessato, con votazione pari al 60% dei presenti può deliberare l’esclusione di un associato in qualsiasi momento. L'associato escluso può proporre, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione, eventuale opposizione innanzi a qualsiasi istituto per la mediaconciliazione su territorio nazionale, previo accordo con il Consiglio Direttivo, in difetto nella provincia di Lecce. Al mediaconciliatore sono attribuiti i poteri di arbitro irrituale.

 

Articolo 8 – Dovere degli Associati -

Ogni associato si impegna ad osservare il presente Statuto, il codice di comportamento ed i regolamenti (che di volta in volta saranno adottati dall'associazione), le deliberazioni degli organi dell’Associazione, nonché a rispettare gli eventuali protocolli di autonomia di volta in volta promulgati.

8.1 Ciascun associato si impegna a collaborare con l'associazione con spirito solidale, amichevole, rendendosi utile e parte attiva nel perseguimento degli scopi associativi.

8.2 Ciascun associato si impegna altresì a versare la quota annuale di iscrizione stabilita di volta in volta dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 9 – Organi dell’Associazione

9.1 L’Associazione è composta dai seguenti organi:

a) Assemblea;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente e due Vice Presidenti;

d) Tesoriere;

e) Segretario;

f) Collegio dei Revisori o Revisore Unico facoltativo.

9.2 Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, inerenti l’attività associativa e debitamente autorizzate e documentate, purchè nel limite delle disponibilità finanziarie dell'Associazione. Si precisa che le somme incapienti nell’esercizio in corso, saranno rimborsate nell’esercizio immediatamente successivo.

 

Articolo 10 – Assemblea -

Assemblea generale:

10.1 L’Assemblea generale degli associati si riunirà almeno una volta all’anno in via ordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. Essa potrà essere convocata sia presso la Sede associativa che altrove, purché in Italia, osservate le modalità di convocazione del presente Statuto e del Regolamento elettorale in vigore al momento della convocazione. L’Assemblea può essere convocata in sede sia ordinaria che straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed utile per l’Associazione. Essa dovrà essere convocata quando ne sia fatta domanda da un numero di associati che rappresenti almeno un decimo di tutti gli associati, oppure su domanda dell’Organo di controllo, qualora nominato, con l’indicazione degli argomenti da trattare.

10.2 Qualora il numero degli associati sia superiore a 50 (cinquanta), l’Assemblea generale è formata dai delegati eletti fra gli associati dalle Assemblee Separate convocate ai sensi del presente Statuto e del Regolamento Elettorale in vigore al momento della convocazione.

10.3 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, con almeno un quarto degli associati; l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e, in seconda convocazione, con almeno la metà più uno degli associati. In qualsiasi deliberazione dell’Assemblea, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice degli associati presenti.

10.4 L’Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Assemblee separate

10.5 Le Assemblee separate eleggono, con modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, uno o più delegati per ogni categoria di associato non istituzionale, in base alle proporzioni stabilite nel Regolamento Elettorale.

10.6 Nessun delegato eletto può ricevere deleghe.

10.7 I delegati devono essere eletti fra gli associati ed essere presenti di persona nelle assemblee separate.

10.8 All’assemblea generale possono assistere anche gli associati che hanno preso parte alle assemblee separate senza diritto di intervento e di voto.

10.9 Il delegato eletto nelle assemblee separate, nell’assemblea ordinaria ha diritto ad esprimere il voto come da Regolamento Elettorale.

10.10 Quando siano legalmente costituite, le assemblee generali ordinarie e straordinarie rappresentano tutti gli associati e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente Statuto.

10.11 Convocazione delle Assemblee.

L’assemblea generale ordinaria è convocata per:

a) discutere, modificare e approvare il bilancio;

b) eleggere il Consiglio direttivo e, se del caso, anche uno o più amministratori ed eventualmente il Collegio dei revisori o il Revisore Unico;

c) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all’ordine del giorno.

Le Assemblee Separate sono convocate in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Le Assemblee separate in forma ordinaria sono valide quando in prima convocazione sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'Assemblea separata in forma straordinaria, convocata per decidere sulle materie previste dal presente statuto e dal codice civile delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti agli associati ed in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10.12 Quando si tratta di deliberare su modifiche dello Statuto o sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, la maggioranza dovrà essere dei due terzi degli associati presenti. Sono salvi i casi particolari in cui la legge richieda inderogabilmente diverse e specifiche maggioranze.

10.13 L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale è unico anche nel caso di convocazione delle Assemblee Separate e nel caso di convocazione di queste ultime l’avviso dovrà riportare sia le date ed i luoghi delle convocazioni delle Assemblee Separate, sia quella dell’Assemblea generale, da tenersi a distanza di almeno un giorno dopo l’ultima Assemblea Separata.

10.14 L’ avviso di convocazione delle Assemblee, unitamente all’ordine del giorno, verrà comunicato agli associati mediante pubblicazione sul sito web dell’ Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l’adunanza. L’Associazione potrà inoltre informare gli associati, con il medesimo preavviso, tramite sistemi postali ovvero elettronici.

10.15 Presidenti delle Assemblee:

Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti in ordine di anzianità o, in caso di loro impedimento o assenza, da un associato nominato dall’Assemblea. Fungerà da Segretario in caso di suo impedimento, altra persona designata dall’Assemblea.

Le Assemblee Separate sono presiedute dal Consigliere del Consiglio Direttivo in carica rappresentante il territorio provinciale assegnato; in caso di impedimento o assenza di un associato nominato dall’Assemblea. Fungerà da Segretario l'associato incaricato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione o in caso di suo impedimento altra persona designata dall’Assemblea. Il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verrà trasmesso, a cura di quest'ultimo, al Presidente dell’Assemblea generale.

10.16 Votazioni:

Nell’Assemblea generale le votazioni si fanno per alzata di mano salvo che venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza degli associati presenti. Delle delibere delle Assemblee generali sarà redatto regolare verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Per le Assemblee separate le modalità sono previste dal Regolamento elettorale.

10.17 L’Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio presenze.

10.18 L’Assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, se del caso, anche uno o più amministratori ed eventualmente il Collegio dei revisori o il Revisore Unico;

b) delibera sull’indirizzo generale delle attività dell’Associazione;

c) delibera sulla relazione del Presidente in ordine all’attività svolta nell’anno in corso;

d) approva il rendiconto economico e finanziario della gestione annuale;

e) delibera la quota associativa annuale;

f) delibera in ogni altra materia che si rendnecessaria e strumentale al conseguimento delle finalità associative.

10.19 L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione

c) discute e delibera su ogni altro argomento straordinario.

10.20 Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10.21 Presso la sede dell’Associazione sono conservati il libro dei verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo ed i bilanci annuali nonchè altri libri e registri che saranno istituiti.

10.22 Ciascun Associato ha diritto di prendere visione del libro dei verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo ed i bilanci annuali e degli altri libri e registri se istituiti.

10.23 Ogni Associato partecipante all’assemblea ha diritto ad un voto. Il voto può anche essere espresso per delega. Ogni delegato non può detenere più di 3 (tre) deleghe della categoria di appartenenza. I documenti relativi alla delega dovranno essere conservati a verbale.

10.24 Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni associato è candidato, secondo la categoria di appartenenza (istituzionali”, “aderenti” e “affiliati”), la votazione avviene sulla base di una lista di candidature. Ogni associato può supportare un solo candidato ed esprimere, in sede di voto, una sola preferenza nell’ambito della categoria di appartenenza. La votazione avviene con scrutinio segreto e sono eletti i candidati che ottengono le maggiori preferenze e, in caso di parità, prevale l’associato iscritto da più tempo ed in parità di iscrizione prevale l’anzianità anagrafica. Alla scadenza del mandato i consiglieri uscenti sono rieleggibili per un ulteriore secondo mandato consecutivo. Per il terzo mandato consecutivo vi è l’ineleggibilità. Nel caso i candidati siano in numero inferiore al numero minimo richiesto per la formazione del Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà ad inserire nella lista dei candidati tanti nominativi quanti ne servono per raggiungere tale numero minimo.

 

Articolo 11 – Consiglio Direttivo -

11.1 L’Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da 9 componenti, (con deroga sulla qualifica degli associati e sul numero degli stessi per la prima elezione), scelti fra gli Associati di cui cinque degli eletti tra gli associati “istituzionali”, due tra gli associati “aderenti” e due tra gli associati “affiliati”.

11.2 La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea, salvo per il primo Consiglio Direttivo che sarà composto unicamente dagli associati istituzionali (Fondatori).

11.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni. Il mandato anche per i singoli consiglieri è rinnovabile. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per un numero di due volte consecutive decade, in automatico, dalla qualità di consigliere previa conferma del Consiglio Direttivo.

11.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa, in particolare il Consiglio Direttivo:

a) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione , i due vice Presidenti,il Tesoriere ed il Segretario a maggioranza semplice dei presenti;

b) delibera sulle domande di ammissione all’Associazione e propone all’Assemblea l’eventuale esclusione di un associato;

c) determina le iniziative da assumere nell’interesse generale dell’Associazione nel quadro delle linee generali dettate dall’Assemblea;

d) determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del Fondo Comune dell’Associazione;

e) predispone ed approva il progetto di rendiconto economico e finanziario di gestione per l’esercizio decorso e il preventivo per l’esercizio in corso, da sottoporre all’Assemblea per la definitiva approvazione;

f) propone l’ammontare della quota associativa annuale;

g) approva un codice di comportamento e vigila sulla sua ottemperanza da parte degli associati;

h) emana i Regolamenti dell’Associazione, compreso quello Elettorale.

i) nomina i componenti del Comitato scientifico.

11.5 Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo (anche per dimissioni o comunque rinuncia al suo incarico), viene nominato il primo dei non eletti, in base alle categorie di appartenenza, in assenza del quale il consiglio direttivo procederà per cooptazione con il voto dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Il numero massimo di cooptazioni nell’arco di un mandato deve essere limitato a 3 (tre) volte. Se, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti del consiglio si riduce della metà dei consiglieri in carica, il Consiglio Direttivo decade e senza indugio i consiglieri rimasti in carica procedono alla convocazione dell’Assemblea per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

11.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, per gravi e motivate ragioni, di proporre all’Assemblea l’esclusione di uno (o più) dei suoi componenti per inadempienza al suo incarico (inclusi quelli di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario).

11.7 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri.

11.8 La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso inviato via e-maila ciascun consigliere, o altri strumenti telematici con indicazione dell’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di manifesta urgenza i provvedimenti adottati hanno immediata efficacia salvo ratifica del Consiglio Direttivo immediatamente successivo.

11.9 Il Consiglio Direttivo può deliberare la partecipazione di enti pubblici e privati che condividano ovvero abbiano una comunanza con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione.

11.10 Il Consiglio Direttivo può deliberare la partecipazione del suo Presidente o altro delegato presso organi di enti pubblici e privati affiliati all’associazione, che condividano ovvero abbiano una comunanza con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione.

11.11 Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei componenti in carica. Nel caso di mancata convocazione, il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito se intervengono tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti in ordine di anzianità o, in caso di loro impedimento o assenza, da un associato nominato dall’Assemblea. Fungerà da Segretario in caso di suo impedimento, altra persona designata dall’Assemblea. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi del Consiglio oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio presenze.

11.12 Su proposta di un associato istituzionale, per comprovate motivazioni, il Consiglio Direttivo può conferire a maggioranza del 60% dei presenti la qualità di associato istituzionale anche agli associati che non hanno partecipato alla fondazione della presente associazione.

 

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente -

12.1 Il Presidente ed i Vice Presidenti sono nominati a maggioranza qualificata del 70% nel primo scrutinio e successivamente a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

12.2 Il Presidente ed i Vice Presidenti dovranno avere la reputazione nonché le caratteristiche di rappresentatività tali da contribuire in modo significativo ad accrescere la visibilità e la credibilità dell’Associazione.

12.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e/o resistere in giudizio.

12.4 Il potere di firma degli atti dell’Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo per il compimento di un specifico atto ad un altro consigliere.

12.5 Il Presidente:

a) convoca e presiede l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo;

b) indirizza e sovraintende l’attività dell’Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

12.6 I Vice Presidenti vengono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, svolgono le funzioni ed esercitano i poteri del Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

12.7 Il Presidente ed i Vice Presidenti rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e decadono allo scioglimento dello stesso, salvo revoca, dimissioni anticipate dal loro incarico o decadenza (in tal caso si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 11.5).

 

Articolo 13 – Tesoriere -

13.1 Il Tesoriere viene scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha la funzione di:

a) riscuotere le entrate;

b) provvedere al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, documentando ed aggiornando regolarmente le movimentazioni in entrata ed in uscita nel libro cassa;

c) verificare l’esatto adempimento degli associati al versamento della quota associativa annuale.

13.2 Il Tesoriere rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che l’ha nominato e decade allo scioglimento dello stesso, salvo revoca o dimissioni anticipate dal suo incarico (in tal caso si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 11.5).

 

Articolo 14 - Segretario -

14.1 Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario ha la funzione di:

a) coordinare i lavori del consiglio direttivo;

b) organizzare gli eventi e gli incontri in programma;

c) redigere il verbale delle adunanze dell’Assemblea e delle adunanze del Consiglio Direttivo;

d) svolgere ogni attività di carattere esecutivo affidatagli dal Consiglio Direttivo.

14.2 Il Segretario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che l’ha nominato e decade allo scioglimento dello stesso, salvo revoca o dimissioni anticipate dal suo incarico (in tal caso si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 11.5).

 

Articolo 15 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico -

15.1 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre membri, o da un Revisore unico, eletti ogni due anni dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà associativa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a tutte le Assemblee.

15.2 Il Collegio dei revisori o il Revisore unico rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che l’ha nominato e decade allo scioglimento dello stesso, salvo revoca o dimissioni anticipate dal suo incarico (in tal caso si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 11.5).

 

Articolo 16 – Quota associativa -

16.1 Gli associati sono tenuti a versare entro il mese di Gennaio di ogni anno la quota associativa annuale il relativo pagamento può essere frazionato in due rate di pari importo, da corrispondersi secondo quanto sarà preventivamente stabilito dal Consiglio Direttivo.

16.2 Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, in caso di necessità, il versamento di quote straordinarie; tale decisione dovrà essere ratificata nella prima riunione utile dell’Assemblea;

 

Articolo 17 – Fondo Comune -

17.1 Il Fondo Comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione ed è costituito:

a) dalle quote associative versate dagli associati;

b) dalle eccedenze attive delle precedenti gestioni;

c) da tutti i contributi ed erogazioni di beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

17.2 Eventuali avanzi di gestione del Fondo Comune devono essere reinvestiti in nuovi progetti dell’associazione e non possono essere distribuiti agli associati.

 

Articolo 18 – Esercizi sociali

18.1 Salvo il primo anno di costituzione, l'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla chiusura dell’anno associativo e presentato all’Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura del relativo anno associativo.

 

Articolo 19 – Controversie

19.1 Competente in via esclusiva in materia di controversie inerenti allo svolgimento dei rapporti associativi è l'Autorità giudiziaria nel cui circondario è posta la sede della Società.

 

Articolo 20 – Scioglimento

20.1 L’Associazione si scioglie per la scadenza del termine, in conformità col presente statuto, se non vi è stata proroga, ovvero a seguito di delibera dell’Assemblea Straordinaria che provvederà alla nomina del o dei liquidatori determinandone i poteri. L’eventuale patrimonio presente alla data di estinzione deve essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori dell’associazione. Il patrimonio che residua dopo aver liquidato i creditori dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità (a titolo esemplificativo, enti del c.d. terzo settore che perseguono interessi di assistenza sociale) individuati dall’Assemblea ed in conformità alle disposizioni di Legge in tema di associazioni.

 

Articolo 21 – Rinvio

21.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

Firmato: Aldo Giorgio Caracciolo, Mauro Giorgino, Francesco De Iaco, Angelo Lanzilotti, Vittorio Trullo, Antonello Baglivo, De Giorgi Davide, Gianfranco Scutti, Caraglia Pietro, Giuseppe Tamborrino, Tommaso Bongermino, Antonio Cosimo Cagnazzo, Chiriaco' Giorgio, Giordano Conte, Carlo De Nitto Persone', Luciano Muci, Maurizio Renna, Davide Stasi, Donato Maruccia, Tondo Giuseppe, Clara Caracuta Notaio (vi è l'impronta del sigillo).