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La sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano affronta un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare di una società per la vendita telematica di cosmetici nei confronti dell'ex amministratore unico e socio, ai sensi dell'art. 146 L.F.
Il Tribunale esamina tre distinti addebiti mossi dalla curatela:
Irregolarità gestionali nella predisposizione del bilancio 2017 e prosecuzione dell'attività nonostante lo scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c.
Impiego di fondi sociali per spese personali
Percezione di compensi superiori a quanto deliberato dall'assemblea
Sebbene il Tribunale accolga parzialmente la domanda, risulta particolarmente rilevante l'enfasi posta dal Collegio sui doveri degli amministratori in merito agli assetti societari. A pagina 4 della sentenza, il Tribunale richiama esplicitamente tra i doveri degli amministratori "la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", collocandolo tra gli obblighi "puntualmente specificati" che s'identificano in "ben determinati comportamenti".
Questo richiamo, pur non costituendo il fulcro della decisione, evidenzia l'importanza che l'ordinamento attribuisce a tale obbligo, codificato all'art. 2086, comma 2, c.c. (come modificato dal Codice della Crisi d'Impresa) che impone all'imprenditore di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale".
In connessione a questo obbligo, il Tribunale elenca altri doveri specifici come "la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali", tutti funzionalmente collegati all'obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi.
Il Collegio richiama diversi principi giuridici rilevanti:
Art. 2476 c.c.: Questo articolo, che disciplina la responsabilità degli amministratori nelle S.r.l., è fondamentale per delineare i doveri degli amministratori, tra cui quello di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. La predisposizione di adeguati assetti rientra nel concetto di "diligenza".
Art. 2484 e 2485 c.c.: Obbligo degli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere all'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 2486 c.c.: Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Art. 2467 c.c.: Non compensabilità dei finanziamenti dei soci a favore della società in stato di squilibrio finanziario.
Principi in materia di responsabilità degli amministratori: Il Tribunale, citando la giurisprudenza di legittimità (Cass. SU 9100/2015), evidenzia come i doveri degli amministratori derivino "dall'essere l'amministratore preposto all'impresa societaria e dal suo conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione di essa".
Il Tribunale specifica che in tema di responsabilità degli amministratori, la curatela deve:
Provare la fonte del diritto (carica di amministratore)
Allegare l'inadempimento ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto
Dimostrare il danno e il nesso di causalità con l'inadempimento
Sull'amministratore convenuto grava invece l'onere della prova liberatoria.
Pur non accogliendo la domanda relativa alle irregolarità gestionali (per mancata dimostrazione del nesso causale), il Tribunale ha accolto le domande relative all'impiego di fondi sociali per spese personali (€29.919,31) e alla percezione di compensi in eccesso (€63.215,00).
In conclusione, sebbene la sentenza non si focalizzi specificamente sull'obbligo di adeguati assetti organizzativi, il Tribunale ne riconosce l'importanza fondamentale inserendolo tra i doveri primari e puntualmente specificati degli amministratori. Tale riferimento evidenzia come la corretta predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresenti un presupposto essenziale per il corretto adempimento degli altri obblighi gravanti sugli amministratori, inclusa la tempestiva rilevazione delle cause di scioglimento e la conseguente gestione conservativa del patrimonio sociale. In pratica il Tribunale fa rientrare la predisposizione degli adeguati assetti e la tutela della continuità aziendale non solo tra gli obblighi imposti dall’articolo 2086 c.c. ma anche nelle responsabilità imposte dall’articolo 2476 c.c.