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La decisione del Tribunale di Brescia (RG N. 11484/2024 V.G.) rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive richieste da una società nell'ambito della composizione negoziata della crisi. L'ordinanza sottolinea in modo incisivo il ruolo cruciale della continuità aziendale e l'imprescindibile importanza della produzione e condivisione di una congrua documentazione con le controparti e gli organi della procedura.
Il Ruolo della Continuità Aziendale e della Prova Documentale nella Decisione del Giudice
Il Giudice ha fondato la propria decisione su una serie di elementi deficitari che minano alla radice la possibilità di un risanamento aziendale. Emerge con chiarezza come l'assenza di una prospettiva di continuità operativa e la carente collaborazione sul piano documentale abbiano costituito fattori determinanti per il rigetto dell'istanza.
Dall'analisi del provvedimento, si evincono i seguenti punti salienti:
• Mancanza di Prospettive di Continuità: La società si trovava in uno stato di inattività da mesi, un elemento che, di per sé, contrasta con il presupposto stesso di un piano di risanamento volto a garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa. L'esperto nominato ha evidenziato l'assenza di un compendio aziendale da valorizzare. Questa situazione di stallo operativo rende difficile ipotizzare una "ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento", requisito fondamentale richiesto dall'Art. 19, comma 4, CCII per la conferma delle misure protettive.
• Carenza Documentale e Mancata Collaborazione: Il Tribunale ha posto forte accento sulla mancata trasmissione di gran parte della documentazione richiesta dall'esperto e sulla mancata collaborazione della società anche nel procedimento giudiziale, nonostante i rinvii concessi per colmare tali lacune. Questo comportamento viola i doveri di leale collaborazione e buona fede che sono principi cardine della composizione negoziata e informano gli Artt. 4 e 16 CCII. La mancata produzione documentale, come sottolineato dal giudice, impedisce all'esperto di favorire una soluzione concordata della crisi e di valutare la coerenza e la ragionevole percorribilità del piano .
• Debolezza del Piano di Risanamento: Il progetto di piano è stato giudicato "embrionale", privo di concrete trattative con i creditori, senza una proposta di acquisto definita per il ramo d'azienda e senza una quantificazione delle somme necessarie a soddisfare i creditori, nemmeno quelli privilegiati. Un piano così carente non può dimostrare la sua funzionalità ad assicurare il buon esito delle trattative, altro requisito dell'Art. 19, comma 4, CCII.
• Carenze Strutturali: Sono state riscontrate "evidenti carenze a livello organizzativo, amministrativo e contabile". Tali carenze incidono sulla capacità dell'impresa di presentare un piano attendibile e di fornire la documentazione necessaria, come richiesto implicitamente per soddisfare i requisiti della lista di controllo particolareggiata prevista dall'Art. 13, comma 2, CCII. In pratica le carenze evidenziate sono un fattore pregiudizievole per la garanzia della continuità aziendale .
L'ordinanza evidenzia come la persistente richiesta di misure protettive, in un contesto così deficitario e in assenza di una leale collaborazione e trasparenza documentale, si traduca in un uso distorto dello strumento. Tale uso non è volto a favorire un percorso ordinato di risanamento, ma meramente a paralizzare le azioni esecutive dei creditori, contravvenendo allo spirito dell'Art. 19 CCII che mira a bilanciare la tutela del debitore con la protezione degli interessi dei creditori.
Norme Utilizzate dal Giudice e Loro Applicazione
Il Tribunale ha basato la sua decisione principalmente sulle seguenti disposizioni:
• Art. 19 CCII (Conferma ed effetti delle misure protettive e cautelari): Norma centrale per la decisione, richiede la ragionevole probabilità di risanamento e la funzionalità delle misure alle trattative. La mancanza di questi presupposti di continuità aziendale, aggravata dalla carenza documentale e dall'inattività, ha portato alla revoca.
• Art. 18 CCII (Pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive): Citato per attestare l'avvenuto deposito dell'istanza.
• Art. 4 CCII (Doveri delle parti) e Art. 16 CCII (Condotta delle parti): Sebbene non citati testualmente per ogni violazione, i principi di leale collaborazione e buona fede da essi enunciati sono stati palesemente violati dalla società attraverso la mancata fornitura di documenti e la scarsa trasparenza, inficiando la possibilità per l'esperto di operare efficacemente.
• Art. 13, comma 2, CCII (Contenuto del piano e relazione dell'esperto): La debolezza e l'incompletezza del piano sono state valutate anche alla luce delle indicazioni contenute nella lista di controllo prevista da questo articolo, che presuppone un'adeguata base documentale e progettuale.
• Artt. 669 bis e ss. c.p.c. (Procedimento cautelare uniforme): Norme che regolano il procedimento per la conferma delle misure.
In conclusione, il Tribunale ha revocato le misure protettive poiché la società non ha dimostrato, attraverso fatti concreti e idonea documentazione, una reale capacità e volontà di perseguire il risanamento, come richiesto dai principi e dalle norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. La decisione riafferma che gli strumenti di protezione del patrimonio sono concessi a condizione di un agire trasparente, collaborativo e documentalmente ineccepibile, volto a un effettivo superamento della crisi e non a un mero differimento delle responsabilità verso i creditori.