Tribunale di Brescia Decreto V.G.n. 138 su R.G.15780/2024
23/10/2024
Adeguati Assetti

Provvedimento del Tribunale di Brescia in cui viene definito il confine tra Adeguati Assetti e Business Judgment Rule. Il contesto è una causa in cui un socio di una società di capitale denuncia ex articolo 2409 c.c.l'organo amministrativo e il collegio sindacale per aver compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società e per la mancanza di adeguati assetti. Il Tribunale rigetta la richiesta poichè viene dimostrato che le scelte gestionali sono state prese con razionalità e sulla base di informazioni precise e complete quindi non sindacabili ex ante (Business Judgment Rule ) per contro giudica adeguati gli assetti societari . In pratica nel provvedimento si integrano Business Judgment Rule e Adeguati Assetti e si spiega come la prima attiene al merito delle scelte che è insindacabile giudizialmente mentre i secondi sono ritenuti sindacabili nella misura in cui sono strutture e sistemi di allerta interna della governance atti a garantire la continuità aziendale e prevenire tempestivamente eventuali segnali di crisi

1. Introduzione e Contesto Normativo (Art. 2409 c.c.)

La vicenda si inserisce nell'ambito dei procedimenti di controllo giudiziario sulla gestione societaria previsti dall'art. 2409 del Codice Civile italiano. Questo strumento permette ai soci (o ad altri soggetti legittimati) di denunciare al tribunale il "fondato sospetto" di "gravi irregolarità nella gestione".   

  • Finalità dell'istituto: Lo scopo primario non è sanzionatorio, né volto a risolvere dispute tra soci o tra soci e amministratori. Piuttosto, mira a consentire l'intervento dell'autorità giudiziaria per ripristinare la legalità e la regolarità della gestione, interrotta da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta amministrazione. Protegge l'interesse della società e dei soci a non subire pregiudizi al patrimonio o all'attività a causa di mala gestio.   
  • Natura e Presupposti: L'istituto ha una natura lato sensu cautelare. Richiede che le irregolarità denunciate siano:   
  • Gravi: Devono essere significative.
  • Attuali: Devono essere in corso o, se passate, devono presentare un rischio concreto di reiterazione. Non è ammissibile per censurare fatti remoti o che hanno esaurito i loro effetti lesivi.   
  • Potenzialmente Dannose: Devono essere idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a turbare gravemente l'attività sociale.   

2. La Vicenda Specifica (Tribunale di Brescia)

Nel caso esaminato dal Tribunale di Brescia con decreto del 23/10/2024, un socio titolare del 49% del capitale di una S.p.A.  ha presentato ricorso ex art. 2409 c.c., lamentando principalmente il difetto di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.   

Allegazioni del Ricorrente: Le presunte inadeguatezze includevano la mancanza di budget previsionali e piani industriali, l'assenza di una rete e di un responsabile commerciale strutturati, un controllo di gestione carente, l'assenza di un sistema informativo interno efficiente e l'inattendibilità dei dati di tesoreria. Venivano inoltre contestate specifiche decisioni gestionali (aumento compenso A.U., sospensione CIG, acquisto arredi)  e condotte ritenute "persecutorie", inserite in un contesto di conflittualità familiare tra i soci fratelli.   

Difese: L'amministratore unico (A.U.), il collegio sindacale e la società (tramite curatore speciale) hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando la sussistenza dei presupposti.   

3. La Decisione del Tribunale e le Motivazioni

Il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2409 c.c. Le motivazioni principali sono:   

  • Strumentalità del Ricorso: Il Tribunale ha ravvisato come l'azione fosse primariamente motivata da contrasti personali e familiari tra i soci, utilizzando l'art. 2409 c.c. impropriamente per risolvere tali dispute, piuttosto che per tutelare l'interesse sociale al ripristino della regolarità gestoria.   
  • Carenza del Requisito dell'Attualità: La principale censura riguardava l'inadeguatezza degli assetti, ma si trattava di una struttura preesistente da tempo. Il ricorso è stato notificato solo due mesi dopo l'insediamento del nuovo A.U., un periodo ritenuto troppo breve per poter ragionevolmente modificare assetti consolidati o imputare a quest'ultimo la responsabilità di tali carenze pregresse e mai censurate prima. Le gravi irregolarità devono essere attuali.   

Valutazione dell'Adeguatezza degli Assetti:

  • Elasticità e Specificità: Il Tribunale ha ribadito che la nozione di "adeguatezza" degli assetti (organizzativi, amministrativi, contabili) è volutamente elastica. Deve essere valutata in concreto, tenendo conto della specifica natura, dimensione e complessità dell'attività d'impresa. Nel caso specifico, si trattava di un'azienda produttrice di un numero limitato di macchinari altamente personalizzati all'anno.   
  • Sussistenza degli Assetti: Contrariamente a quanto lamentato, il Tribunale, sulla base delle risultanze documentali e delle verifiche del collegio sindacale e del curatore speciale, ha constatato l'esistenza di un organigramma con ruoli definiti (anche commerciali), mansionari, budget e piani, sistemi di controllo di gestione  e un sistema informativo funzionante. Tali assetti sono stati ritenuti adeguati al contesto specifico.   
  • Applicazione della Business Judgment Rule: Il Tribunale ha sottolineato che il sindacato giudiziale sull'adeguatezza degli assetti non può spingersi a valutare il merito delle scelte gestionali, se non manifestamente irrazionali. La scelta di specifici strumenti previsionali o decisioni operative (come la ripresa della produzione ) rientra nella discrezionalità manageriale tutelata dalla business judgment rule. Il controllo giudiziale sull'adeguatezza dovrebbe concentrarsi soprattutto sull'esistenza di strutture e sistemi di "allerta interna" per monitorare la continuità aziendale e rilevare tempestivamente segnali di crisi.   

4. Rilevanza degli Adeguati Assetti e del Controllo di Gestione

 

La decisione evidenzia l'importanza cruciale degli "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", richiamati dall'art. 2086 c.c. e dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ai fini della corretta gestione e della tempestiva rilevazione della crisi.

  • Adeguatezza Relativa: Non esiste un modello unico. L'adeguatezza va commisurata alla realtà specifica dell'impresa.   
  • Controllo di Gestione: È una componente fondamentale degli assetti, essenziale per la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio delle attività e per fornire informazioni tempestive all'organo gestorio. Le carenze lamentate dal ricorrente (mancanza di budget, controllo costi, ecc.), se fossero state provate e attuali, avrebbero potuto costituire gravi irregolarità.   
  • Business Judgment Rule e Limiti del Sindacato: Pur essendo un obbligo di legge, la concreta configurazione degli assetti implica scelte discrezionali dell'organo amministrativo. Il giudice non può sostituirsi all'amministratore nella valutazione dell'opportunità delle scelte, ma deve verificare che queste non siano palesemente irrazionali o tali da impedire un agire informato  e che esistano meccanismi idonei a monitorare i rischi e la continuità.   

5. Conclusioni

Il decreto del Tribunale di Brescia offre spunti significativi: ribadisce la funzione specifica e i limiti dell'art. 2409 c.c., sottolinea l'importanza dell'attualità delle irregolarità denunciate e applica un approccio pragmatico alla valutazione dell'adeguatezza degli assetti, ancorandola alla specificità dell'impresa e rispettando l'ambito della discrezionalità manageriale (business judgment rule). Conferma, inoltre, la crescente attenzione giurisprudenziale verso l'effettiva implementazione e adeguatezza dei sistemi di controllo interno e gestione, visti come presidio fondamentale per la sana e corretta amministrazione societaria e la prevenzione della crisi.