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Provvedimento del Tribunale di Brescia in cui viene definito il confine tra Adeguati Assetti e Business Judgment Rule. Il contesto è una causa in cui un socio di una società di capitale denuncia ex articolo 2409 c.c.l'organo amministrativo e il collegio sindacale per aver compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società e per la mancanza di adeguati assetti. Il Tribunale rigetta la richiesta poichè viene dimostrato che le scelte gestionali sono state prese con razionalità e sulla base di informazioni precise e complete quindi non sindacabili ex ante (Business Judgment Rule ) per contro giudica adeguati gli assetti societari . In pratica nel provvedimento si integrano Business Judgment Rule e Adeguati Assetti e si spiega come la prima attiene al merito delle scelte che è insindacabile giudizialmente mentre i secondi sono ritenuti sindacabili nella misura in cui sono strutture e sistemi di allerta interna della governance atti a garantire la continuità aziendale e prevenire tempestivamente eventuali segnali di crisi
1. Introduzione e Contesto Normativo (Art. 2409 c.c.)
La vicenda si inserisce nell'ambito dei procedimenti di controllo giudiziario sulla gestione societaria previsti dall'art. 2409 del Codice Civile italiano. Questo strumento permette ai soci (o ad altri soggetti legittimati) di denunciare al tribunale il "fondato sospetto" di "gravi irregolarità nella gestione".
2. La Vicenda Specifica (Tribunale di Brescia)
Nel caso esaminato dal Tribunale di Brescia con decreto del 23/10/2024, un socio titolare del 49% del capitale di una S.p.A. ha presentato ricorso ex art. 2409 c.c., lamentando principalmente il difetto di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Allegazioni del Ricorrente: Le presunte inadeguatezze includevano la mancanza di budget previsionali e piani industriali, l'assenza di una rete e di un responsabile commerciale strutturati, un controllo di gestione carente, l'assenza di un sistema informativo interno efficiente e l'inattendibilità dei dati di tesoreria. Venivano inoltre contestate specifiche decisioni gestionali (aumento compenso A.U., sospensione CIG, acquisto arredi) e condotte ritenute "persecutorie", inserite in un contesto di conflittualità familiare tra i soci fratelli.
Difese: L'amministratore unico (A.U.), il collegio sindacale e la società (tramite curatore speciale) hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando la sussistenza dei presupposti.
3. La Decisione del Tribunale e le Motivazioni
Il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2409 c.c. Le motivazioni principali sono:
Valutazione dell'Adeguatezza degli Assetti:
4. Rilevanza degli Adeguati Assetti e del Controllo di Gestione
La decisione evidenzia l'importanza cruciale degli "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", richiamati dall'art. 2086 c.c. e dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ai fini della corretta gestione e della tempestiva rilevazione della crisi.
5. Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Brescia offre spunti significativi: ribadisce la funzione specifica e i limiti dell'art. 2409 c.c., sottolinea l'importanza dell'attualità delle irregolarità denunciate e applica un approccio pragmatico alla valutazione dell'adeguatezza degli assetti, ancorandola alla specificità dell'impresa e rispettando l'ambito della discrezionalità manageriale (business judgment rule). Conferma, inoltre, la crescente attenzione giurisprudenziale verso l'effettiva implementazione e adeguatezza dei sistemi di controllo interno e gestione, visti come presidio fondamentale per la sana e corretta amministrazione societaria e la prevenzione della crisi.