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Omologa con cram down di una piano di risanamento presentato ex art. 64 bis CCII . Nel caso di specie non è stato applicato il correttivo ter (D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 )perché entrato in vigore dopo la presentazione della domanda . L’amministrazione fiscale ha presentato opposizione all’accettazione della domanda ma il Colelgio ha deciso per l’omologazione giudiziale e per l’applicazione del cram down fiscale ex art. 63 c. 2 bis CCII . Il piano di ristrutturazione è imperniato sulla continuità aziendale , i fondi vengono da una ristrutturazione aziendale , da un nuovo aumento di capitale , dalla riscossione del capitale circolante e da investimenti fatti tramite finanziamenti bancari ; in pratica vi è un bilanciamento tra finanza esterna e flussi di cassa generati dall’attività aziendale la cui continuità diviene pertanto fondamentale. Altro elemento fondamentale per l’approvazione del piano è il monitoraggio continuo della sua applicazione sia da parte degli amministratori che di un esperto indipendente . Nella sentenza ricalca fedelmente la ratio della norma riconoscendo che qualora il piano di ristrutturazione presenti una situazione non peggiore all’alternativa liquidatoria è sempre preferibile perché grazie a flussi e tempi certi tutela meglio il ceto creditizio . Inoltre viene considerato il fatto che una ristrutturazione con continuità aziendale garantisce il mantenimento dei posti di lavoro e delle sul territorio oltre che futuro gettito fiscale e contributivo per lo Stato.