Corte d'Appello di Venezia sentenzan. 1224/2024 del 10/10/2024
10/10/2024
Procedure di Risanamento

Sintesi della vicenda

Un libero professionista in stato di sovraindebitamento ha proposto un concordato minore per gestire un debito complessivo di oltre 458.000 euro . Gran parte di questo debito (circa il 98,53% dei crediti ammessi al voto) era costituito da pendenze tributarie e previdenziali .

Il piano prevedeva:

  • Il pagamento integrale dei creditori privilegiati , per altro non intervenuti (mutuo ipotecario e leasing) per mantenere la proprietà della casa e dell'auto .

  • Un'offerta ai creditori erariali pari al 5,5% del dovuto .

  • L'apporto di una piccola somma di finanza esterna da parte della sorella del debitore .

Nonostante il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, il Tribunale di Verona aveva inizialmente omologato il piano applicando il cram down . L'Amministrazione Finanziaria ha proposto reclamo e la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato la decisione, revocando l'omologazione .


Violazione della parità tra i creditori (Par Condicio Creditorum)

La Corte ha rilevato che il piano non mirava a una risoluzione equilibrata della crisi, ma creava una sproporzione inaccettabile tra le categorie di creditori:

  • Trattamento di favore: Il debitore continuava a pagare integralmente mutuo e leasing per conservare il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare mantenendo al contrario in modo continuativo un comportamento negligente nei confronti del fisco .

  • Falcidia estrema: Ai creditori pubblici veniva imposto un sacrificio quasi totale (95% di abbattimento), rendendo il soddisfacimento "irrisorio" in termini assoluti e comparativi anche alla luce dell’Art. 63 NCCI .

Secondo i giudici, il piano non era finalizzato alla "risoluzione del sovraindebitamento mediante un piano equilibrato ed equo", ma esclusivamente all'eliminazione del debito verso l'Erario a vantaggio della conservazione dei beni personali del debitore .

In pratica dei creditori gli istituti finanziari sono rimasti sempre soddisfatti ricevendo i pagamenti come regolarmente pattuito , un terzo , in rapporti professionali con il debitore non avrebbe subito alcuna falcidia mentre l’Erario avrebbe subito una falcidia del 95 % rimanendo l’unico creditore a dover accettare la falcidia peraltro pesantissima .

Di fatto il comportamento del debitore sia in fase di maturazione dei debiti che di presentazione del piano costituisce un trattamento preferenziale verso alcuni creditori a discapito dell’Erario .


Inversione di scopo del "Cram Down"

L'aspetto più critico evidenziato dalla sentenza riguarda l'uso distorto dello strumento previsto dall'art. 80, co. 3, CCII13:

  • La funzione corretta: Il cram down serve a superare resistenze ingiustificate dell'amministrazione quando il suo voto è determinante e la proposta è conveniente .

  • L'abuso riscontrato: In questo caso, il concordato è stato giudicato un semplice "mezzo" per forzare la mano all'Erario . La Corte afferma che "il cram-down non è in funzione del concordato, bensì quest’ultimo è in funzione del primo" .

In altre parole, il debitore ha costruito un piano "su misura" (veicolato dal voto favorevole dell’unico altro creditore intervenuto con credito esiguo e legami professionali nei confronti del debitore) al solo scopo di imporre all'Amministrazione la perdita del credito, rendendo il voto contrario dell'Erario non solo giustificato, ma legittimo .


Contestazione della convenienza (Critiche all'OCC)

La Corte d'Appello ha duramente criticato l'operato del Gestore della Crisi (OCC) riguardo alla valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione controllata :

  • Stima dell'immobile: L'OCC si è basato su indicazioni fornite da un agente immobiliare scelto dal debitore, senza una perizia indipendente . La Corte ritiene inverosimile che, dopo 12 anni dall'acquisto, il valore della casa sia interamente assorbito dal mutuo residuo .

  • Reddito disponibile: Il calcolo del reddito è stato ritenuto errato poiché sottraeva le rate del mutuo e del leasing . In uno scenario di liquidazione, tali rate non verrebbero pagate (con la vendita dei beni), aumentando la quota di reddito pignorabile a favore di tutti i creditori .

  • Spese non documentate: Sono state dedotte spese per l'attività lavorativa (circa 21.000 euro) non supportate da documenti o riscontri oggettivi .

Conclusione della Corte

Il reclamo è stato accolto poiché il voto contrario dei creditori pubblici a detta della Corte era obiettivamente giustificato dalla non provata convenienza del concordato e dalla natura abusiva della proposta, che mirava a tutelare il patrimonio del debitore a scapito quasi esclusivo dello Stato che ne sarebbe uscito come unico creditore falcidiato.

Anche in questo caso la Corte da una lato ha contestato le conclusioni dell’OCC in quanto non sufficientemente accurate mentre dall’altro ha reputato come disonesta e fraudolenta la condotta di costante sistematica negligenza fiscale del debitore .