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Corte dei Conti sezione regionale di controllo per
l’ Emilia Romagna Deliberazione n. 32/2023/INPR
La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna ha emanato una deliberazione molto interessante riguardo i criteri che le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare per detenere una partecipazione nel capitale di una società .
Da qui la Corte prende spunto per ribadire la rilevanza di alcune tematiche : l’importanza della redazione di un business plan e della pianificazione strategica , l'essenzialità di un monitoraggio continuo della stabilità economico finanziaria , la produzione e la conservazione di un adeguato set documentale per controllare i fondamentali dell’azienda , i modi e i criteri per monitorare l’efficacia , l'economicità e l’efficienza della gestione .
Tutti questi argomenti sono di grande interesse per la conduzione di qualsiasi azienda quindi sicuramente è utile approfondire il contenuto di alcune parti della deliberazione .
Il testo esamina alcune modifiche al TUSP ( D.lgs 175/2016 e s.m.i. ) che introducono nuovi obblighi verso le pubbliche amministrazioni in materia di costituzione o subentro in società partecipate.
L’oggetto degli obblighi e degli adempimenti richiesti dalla corte sono la pianificazione economica e il monitoraggio della stabilità economico-finanziaria all’interno delle società partecipate oltre che il rispetto di criteri di economicità , efficacia ed efficienza all’interno di tali società .
Da qui la Corte prende spunto per integrare alcuni aspetti del TUSP con la normativa del NCCI riguardanti gli obblighi di monitoraggio e prevenzione della crisi aziendale attraverso una maggiore attenzione alla pianificazione strategica e la preparazione di un set documentale adeguato per garantire ai soggetti interessati la necessaria circolazione di informazioni complete ed aggiornate.
Il documento verte anche su altri aspetti importanti primo tra tutti il rispetto delle norme sul libero mercato e la concorrenza da parte di società a captale pubblico ma in questa sede ci concentreremo su :
i criteri per istituire una partecipazione pubblica
la check list e il set documentale da presentare per l’istruttoria
la redazione di un business plan e la descrizione dei suoi presupposti
l’integrazione del TUSP con il NCCI per gli aspetti di pianificazione , monitoraggio e obblighi di prevenzione della crisi aziendale
come definire i criteri di valutazione : definizione degli indicatori
Criteri per istituire una partecipazione pubblica
Secondo il TUSP la costituzione di una partecipazione pubblica è soggetta a precise condizioni riguardo :
la forma sociale ( art. 3 ) ;
l’oggetto sociale ( art. 4 ) ;
il rispetto delle normative sul mercato e la concorrenza (art. 5 comma 2 ) ;
la redazione di un piano industriale per dimostrare la convenienza della decisione e la sua la sostenibilità economico finanziaria ( art. 5 comma 1 ) ;
l’obbligo del monitoraggio della stabilità economico finanziaria anche in funzione della prevenzione di crisi aziendale ( art. 6 comma 2 ) ;
il modello di governance e le regole statutarie ( art. 6 comma 3 e art. 11) ;
il rispetto dei criteri di economicità , efficacia ed efficienza propri delle Pubbliche Amministrazioni ;
le responsabilità degli amministratori ( art. 12 ) ;
le responsabilità dei rappresentanti dell’ente proprietario della quota di capitale ( art. 12 ) ;
Questi aspetti sono oggetto di istruttoria preliminare da parte dell’ente promotore che una volta deliberata , mediante un specifico atto , la costituzione di una partecipazione pubblica sottopone anche al giudizio consultivo della sezione competente della Corte la quale da un parere entro 60 giorni , a tale atto si deve allegare una serie di documenti che dimostrino il rispetto dei criteri sopra elencati (art. 5 TUSP).
Il giudizio della Corte non è un mero controllo formale della documentazione ma il collegio esamina nel merito le decisioni verificando la correttezza sostanziale dei dati presentati e la coerenza logica dei presupposti alla base di tali piani .
In particolare , sempre secondo l’art. 5 del TUSP , è compito della Corte verificare la convenienza economica della decisione in sé , rispetto all’alternativa di un servizio esternalizzato , la logicità e la coerenza interna dell’atto e la stabilità economico-finanziaria del progetto oltre che il rispetto di tutti i criteri sopra elencati .
L’ente pubblico è anche tenuto a individuare delle metriche per controllare l’economicità , l’efficacia e l’efficienza della partecipata .
Infine ricordiamo anche che la norma ( TUSP ) , all’art. 20 commi 1 e 2 ,prevede l’obbligo da parte di ciascuna amministrazione di un’analisi annuale dell’assetto complessivo delle proprie partecipazioni e la dismissione di quelle non più utili o convenienti.
La check list e il set documentale da presentare per l’istruttoria
La corte nella deliberazione propone una check list da allegare ai documenti dell’istruttoria per standardizzare il processo e sveltirlo sia per gli enti promotori che per se stessa.
Questa check list si compone di una serie di domande che verificano l’aderenza ai criteri sopra indicati del TUSP con alcuni richiami alla parte del NCCI riguardante gli adeguati assetti e il monitoraggio preventivo della crisi aziendale .
Tra l’altro la check list verifica la conformità agli articoli 3,4,5,6,7 e 8 del TUSP , la redazione del business plan , per le aziende esistenti se il risultato economico degli ultimi tre esercizi è in perdita e la presenza dei segnali d’allarme come da art. 3 comma 4 e 25 novies NCCI .
Per le aziende esistenti in cui un’amministrazione pubblica vuole istituire o aumentare la partecipazione inoltre sono richiesti :
i bilanci d’esercizio degli ultimi tre anni (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) ;
la relazione sulla gestione ;
le relazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore unico , società di revisione), ove disponibili ;
la relazione sul governo societario di cui all’art.6, comma 4, del TUSP) ;
Per tutte le aziende , esistenti o costituende , bisogna allegare anche il business plan e lo statuto .
Sembra una banalità ma è fondamentale per qualsiasi azienda poter disporre di un set documentale accurato e aggiornato per informare assemblea dei soci , organi di controllo , banche e stakholders sulla situazione economico finanziaria e sull’andamento della gestione.
Redazione di un business plan e descrizione dei suoi presupposti
La corte rimarca come nella gestione di un’azienda è sempre più centrale la pianificazione strategica quindi il business plan gioca un ruolo fondamentale , questo riguarda molti aspetti : il merito creditizio , la capacità tracciare il percorso per arrivare agli obbiettivi stabiliti , la pratica degli adeguati assetti , il controllo della stabilità finanziarie e la prevenzione di una crisi aziendale .
Un aspetto imprescindibile da allegare al set documentale è la descrizione critica e ragionata dei presupposti e dello scenario su cui è pensato il business plan , inoltre da questo si deve evincere chiaramente la redditività prevista e quanto i flussi di cassa previsionali generati dalla gestione caratteristica siano sufficienti a coprire la quota di rimborso del debito .
Integrazione del TUSP con il NCCI per gli aspetti di pianificazione , monitoraggio e obblighi di prevenzione della crisi aziendale
A tale la Corte proposito cita anche le nuove tendenze nella concessione del credito e sopratutto coniuga i dettami del TUSP con la normativa in materia di prevenzione della crisi e di adeguati assetti come riportata nel NCCI dove vige l’obbligo di monitoraggio della stabilità finanziaria per prevenire l’insolvenza .
In questa parte della delibera vi è una chiara integrazione tra il TUSP e il NCCI successivo di tre anni infatti sono utilizzati e spiegati alcuni concetti chiave di quest’ultimo tra cui il concetto di crisi definita come probabile impossibilità dell’azienda a rispettare le proprie obbligazioni nei successivi dodici mesi . La corte fa notare due aspetti : l’orizzonte temporale a 12 mesi che da una lato esclude squilibri temporanei e dall’altro indirizza verso una pianificazione più lunga , il secondo è che le obbligazioni non sono definite come “ pianificate ” includendo quindi imprevisti derivanti da circostanze esterne straordinarie .
Inoltre nella check list vengono anche inclusi i cosiddetti segnali d’allarme dell’art. 3 comma 4 del NCCI.
Si richiama così al concetto di monitoraggio dell’andamento aziendale e al fatto che le previsioni di budget e business plan debbano essere confrontate con i consuntivi trimestrali per misurarne gli scostamenti ; si misura quindi sul campo l’aderenza delle previsioni al reale andamento dell’azienda prendendo in esame la situazione economico finanziaria passata ( analisi sui bilanci ) , presente ( segnali d’allarme e analisi scostamenti ) e futura ( budget e business plan) .
Criteri di valutazione : definizione degli indicatori
Giova ricordare , la Corte ne fa ampia menzione , che in ogni caso sia l’art. 6 comma 2 del TUSP che l’art. 3 commi 2 e 3 impongono l’obbligo di un monitoraggio al fine di prevenire la crisi aziendale tramite un controllo sistematico per parametri chiave in aree distinte .
Nella deliberazione è ben schematizzato il processo da seguire da parte degli enti pubblici , ma questo vale per qualsiasi imprenditore , per valutare la fattibilità economica di una partecipazione e la sua stabilità economico finanziaria .
Il processo è composto da tre fasi :
acquisizione dei dati
verifica attendibilità dei dati e loro riclassificazione
analisi
I dati e le misure riguardano :
la performance patrimoniale per verificare il grado di indipendenza finanziaria
la performance finanziaria per individuare i flussi di cassa e i KPI finanziari
la performance economica per misurare la redditività
Ovviamente gli indicatori e le scale per analizzarli variano a seconda del tipo e della dimensione dell’azienda , ferma restando l’importanza del DSCR o altri indicatori tra cui : EBITDA / oneri finanziari , PFN/ EBITDA e Patrimonio netto / totale attivo.
Nelle valutazioni sopra esposte la Corte include anche un monitoraggio dei criteri di economicità , efficienza ed efficacia che devono ispirare l’agire della Pubblica Amministrazione . Giova ricordare che tutto ciò vale anche , e forse maggiormente , per le imprese a capitale privato .
In una prima approssimazione è possibile identificare quattro aree all’interno delle quali collocare i KPI di riferimento, vale a dire:
posizionamento;
customer satisfaction;
efficienza fattori/processi produttivi;
innovazione.
Emerge subito la necessità di coniugare l’efficienza economica con la soddisfazione dell’utenza , o clientela , vanno quindi individuati :
le principali caratteristiche dei servizi erogati dall’impresa oggetto di valutazione
le modalità di erogazione
la tipologia di utenza o clientela
analizzando e monitorando , soprattutto nel caso l’utenza o la clientela si rivolga al pubblico :
efficacia quantitativa erogata (es. quantità output);
efficacia qualitativa erogata (rispetto degli standard di qualità dichiarati, ad esempio sui tempi erogativi, sulla trasparenza, ecc.);
efficacia qualitativa percepita (es. rilevazione del grado di soddisfazione, cortesia del personale);
impatti (es. effetto sul livello di benessere del cittadino/consumatore rispetto al periodo precedente all’erogazione del servizio).
Conclusioni
Abbiamo visto dunque come questa delibera della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna descriva con precisione i criteri da seguire per creare un’impresa e gestirla in modo oculato e profittevole . IL TUSP impone che le imprese partecipate dal punto di vista economico-finanziario debbano seguire la logica delle normali imprese private pertanto ciò che è descritto nella delibera ha una validità di carattere generale ed è consigliato a ogni imprenditore.
Quindi riassumendo la Corte indica come essenziale per intraprendere un investimento o semplicemente condurre un‘impresa :
la descrizione realistica e ragionevole degli scenari in cui si intende condurre l’impresa ;
la definizione di metriche e indicatori specifici adatti a misurare l’andamento economico finanziario dell’impresa ;
la pianificazione strategica sulla base di tali scenari e la loro valutazione tramite le metriche adatte ;
il monitoraggio continuo della stabilità economico finanziaria attraverso l’analisi di bilancio , i segnali d’allarme , la misura degli scostamenti tra budget e consuntivo ,e la previsione dei flussi di cassa rapportati all’indebitamento almeno a 12 mesi ;
Tali attività non sono per nulla banali e devono essere oggetto di un attento studio e monitorate continuamente pertanto è utile a chi amministra tale società essere preparato e utilizzare gli strumenti adeguati o appoggiarsi a consulenti all’altezza della situazione.