Start-up: esclusione dagli studi di settore

Le start-up non hanno una “storicità” tale da permettere l’accertamento analitico induttivo sulla base degli studi di settore.

La Ctr della Liguria stabilisce in una delle sue ultime sentenze [1] che non è possibile applicare ad imprese innovative che “sperimentano” su settori precedentemente potenzialmente inesplorati, i criteri applicati per giudicare le imprese che operano in settori storici.

Né si può presumere una “condotta antieconomica” della start-up quando i costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo vengono iscritti nell’attivo patrimoniale in qualità di immobilizzazioni immateriali. Questo comportamento difatti è esattamente quello che contraddistingue una start-up.

Vediamo il caso di specie di una sentenza che di fatto offre respiro alla ricerca e all’innovazione in ambito aziendale.

Controllo induttivo sulle start-up: il caso di specie.

La vicenda riguarda una start-up il cui core business era la creazione di schede elettroniche assemblate. Nel 2007 questa società registrava una perdita ingente per 2,2 milioni di euro di spese a fronte di 50mila euro di ricavi.

L’Agenzia delle Entrate sospettando un comportamento antieconomico aveva disposto una verifica a seguito della quale ridetermina i ricavi della società per 1,1 milioni di euro, ridefinendo di conseguenza la tassazione relativa a IRES, IRAP, IVA.

Ciò su cui si è basata l’Agenzia nei controlli è l’applicabilità “assoluta” degli studi di settore, salvo l’onere della prova di coerenza in capo all’azienda sulla quale la verifica è stata effettuata.

Il ricorso alla Ctp è stato invece effettuato dall’azienda sulla base del presupposto che gli studi di settore non vanno applicati alle imprese start-up, nella fattispecie l’azienda precisa che si è costituita nel 2005 e ha investito in ricerca e sviluppo in maniera molto rilevante.

Nel 2010 e 2011 a seguito di una contrazione del mercato l’azienda stessa aveva presentato l’istanza di interpello disapplicativo come società non operativa proprio a causa della presenza di condizioni di mercato non favorevoli. Tale interpello era stato accolto, di conseguenza tale atto per sua natura costituiva un’ammissione della particolare condizione di “anormalità” in cui l’impresa stessa versava.

Respinto dal giudice di primo grado, l’azienda propone ricorso alla Ctr Liguria, che come accennato con la sua sentenza dà un “respiro” maggiore alle società innovative.

Nella sentenza la Ctr afferma come gli studi di settore siano validi solo per le società attive nei settori maturi, non per quelle che operano in ricerca e importazione di nuove tecnologie, che devono fronteggiare difficoltà di decollo per la generale crisi del mercato nazionale e internazionale.
La Ctr inoltre sottolinea come il 2007 sia stato il secondo anno di esercizio e che le perdite erano presenti anche negli anni precedenti ed erano state di fatto coperte dalle altre società del gruppo.

In conclusione la sentenza specifica come non costituisca comportamento antieconomico, ma anzi si configuri come un comportamento contabilmente corretto nel caso di specie, la scelta di inserire 2,2milioni di euro come immobilizzazioni immateriali.

Necessario un adeguamento al mercato degli studi di settore

La sentenza evidentemente apre la strada ad un percorso di adeguamento e annullamento degli studi di settore che in un’epoca come quella che stiamo vivendo, che vede cambiamenti di mercato sempre più rapidi e innovazioni tali da portare un settore dall’essere florido all’essere in perdita nell’arco di un mese.

Rispetto ai percorsi di cambiamento degli studi di settore consigliamo i nostri approfondimenti sui professionisti.